Associazione di Promozione Sociale ONLUS
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POLÌADE (ex NEMESI) ONLUS

Associazione di promozione sociale

STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi della Legge 383/2000 e del D.Lgs. 460/97 l'associazione di promozione sociale denominata "Polìade" con sede legale in Roma, via dei Volsci 44. Nella denominazione dell'associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere utilizzato l'acronimo ONLUS. L'associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 Natura

L'associazione è aconfessionale; non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e non ha finalità di lucro. I proventi delle attività dell'associazione non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali conformi ai fini dell'associazione.

Art. 3 Finalità

La finalità dell'associazione è mettere in contatto chi da tempo si occupa con passione ed impegno di promozione della cittadinanza attiva, chi vuole o vorrebbe dare vita a nuovi progetti ed iniziative rivolte a promuovere abilità, partecipazione e qualità della vita di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. A tal fine l'associazione si propone di rafforzare la comunicazione tra progetti, tra scuole, tra ricerca scientifica ed operatività, tra enti pubblici e organizzazioni senza fini di lucro, tra ragazzi ed adulti, tra gruppi giovanili "formali" ed "informali", tra realtà italiane e di altri paesi europei ed "extracomunitari". Ciò che vogliamo contribuire a costruire è la possibilità che non vadano persi la buona volontà e il desiderio che molti hanno di difendere e promuovere valori di civiltà e solidarietà, un luogo di incontro dove si possano unire le forze di chi vuole ottenere riforme sociali che incrementino il benessere collettivo. Unire, connettere, crescere insieme... con un solo scopo: collaborare per essere cittadini attivi oggi e formare i cittadini di domani.

ATTIVITÀ

Le attività tramite le quali si perseguono le finalità sono: # Ricerca sulle tematiche della partecipazione sociale e della cittadinanza attiva, e aggiornamento costante sugli studi scientifici e sulle attività realizzate a livello internazionale, finalizzate alla promozione di partecipazione e qualità della vita di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. # Proposte di progetti che coinvolgano le comunità territoriali, di formazione dei docenti e degli studenti, e che costituiscano risposte diverse a diversi bisogni: educazione alla cittadinanza, esperienze di community service, orientamento scolastico-professionale e lotta alla dispersione scolastica (prevenzione e riduzione), educazione alla gestione cooperativa dei conflitti, laboratori di cittadinanza e legalità. # Un sito web ed una rivista on-line aperta ai contributi di chiunque voglia partecipare con esperienze, riflessioni e proposte sui temi della promozione sociale. # Collaborazione attiva e continua con associazioni che si occupano di promozione dei diritti e della partecipazione sociale, di cultura della legalità e di educazione alla cittadinanza anche a livello internazionale. # Partecipazione a incontri, tavoli istituzionali, convegni, ed ogni occasione di confronto e scambio di esperienze. # Una sede, un luogo d'incontro a Roma, a cui rivolgersi per chiedere e fornire informazioni da tutto il territorio nazionale. # Ogni ulteriore attività proposta e condivisa dai soci, che possa costituire un arricchimento della progettualità e della promozione delle finalità dell'associazione. # L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Soci originari

Sono soci originari coloro i quali, avendo partecipato alla riunione del 19 luglio 2002 convocata per la costituzione della suddetta associazione, abbiano firmato l'atto costitutivo e lo statuto.

Art. 5 Aderenti

Sono aderenti all'associazione tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo e ratificata dall'Assemblea. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione, di condividerne pienamente gli scopi e le finalità, e di essere disposto a dedicare una parte del proprio tempo per il loro raggiungimento. Non saranno comunque accettate persone che non si riconoscono nei valori civili e democratici. I dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ai sensi della Legge 675/96 ed impiegati per le sole finalità istituzionali previo assenso scritto del socio. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Esecutivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. È esclusa a qualsiasi titolo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile. Sono sostenitori coloro i quali, pur non acquisendo la qualifica di socio, condividono finalità e azioni dell'Associazione e contribuiscono liberamente con risorse finanziarie.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno; condotta in contrasto con i valori ed i fini dell'associazione, con esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo e ratificata dall'Assemblea.

Art. 7 Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni degli aderenti sono volontarie ed a titolo gratuito. Tuttavia l'associazione in caso di necessità può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. I dipendenti ed i collaboratori di lavoro autonomo e professionale sono assicurati contro malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi. La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Presidente, previo parere del Comitato Esecutivo.

Art. 8 Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i soci potranno fare proposte progettuali, eleggere le cariche associative, contribuire alla scelta di linee politiche, ed essere sostenuti nella difesa dei principi democratici e di partecipazione sociale. Parteciperanno inoltre alle assemblee tenute a cadenza semestrale. Tutti i soci dovranno difendere gli interessi e le finalità dell'associazione, diffondere quanto più possibile i valori di cui l'associazione si fa promotrice, comunicare agli altri membri l'eventuale partecipazione ad attività esterne a quelle dell'associazione, contribuire con la quota di iscrizione annuale fissata dall'Assemblea.

Art. 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale; il Comitato Esecutivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere.

Art. 10 Assemblea: composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i membri dell'associazione, siano essi membri originari o aderenti. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei membri: in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla richiesta di convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/5 degli associati. Ogni socio ha diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo per quanto previsto dalle norme sulle modifiche allo statuto, dalle norme sulla nomina e la revoca delle cariche sociali e da quelle sullo scioglimento dell'associazione. È ammesso il voto per delega, non è possibile rappresentare più di un socio in Assemblea.

Art. 11 Assemblea: compiti

L'Assemblea è l'organo supremo dell'associazione. Essa può deliberare su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno riguardante l'organizzazione e la gestione dell'associazione medesima. In particolare: approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario; delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione. Inoltre delibera, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto a partecipare, sullo scioglimento dell'associazione. Le modifiche allo statuto devono essere approvate dalla maggioranza dei soci. In nessun caso può essere modificato il tipo di associazione.

Art. 12 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'associazione che lo presiede, dal Vice-presidente e dal Segretario. Inoltre partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto il Tesoriere dell'associazione. Il Comitato assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Può fare proposte all'Assemblea. Redige ogni anno i bilanci. Si riunisce ogni qual volta il Presidente o gli altri due suoi membri lo ritengano necessario, le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede dell'associazione utilizzando in tal caso strumenti idonei per comunicazione a distanza.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente. Il Presidente può delegare, ove sia necessario, ad uno dei componenti del Comitato Esecutivo l'esercizio delle facoltà e dei poteri a lui attribuiti da questo Statuto. Il Presidente svolge tutti i compiti di ordinaria amministrazione necessari a garantire il buon funzionamento della associazione ed il raggiungimento dei fini della stessa. Nella sua azione deve seguire gli indirizzi generali indicati dall'Assemblea. Dispone di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri dell'associazione, rimane in carica finché non sia eletto da parte dell'Assemblea sempre a maggioranza assoluta il suo successore.

Art. 14 Il Vice-presidente ed il Segretario

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi previsti dal 3° comma dell'art 13. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Inoltre: deve provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; ha il compito di convocare i soci all'Assemblea, le convocazioni devono essere inviate almeno quindici giorni prima tramite lettera raccomandata, fax o e-mail; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo; deve inviare a tutti i soci l'estratto dei verbali e delle deliberazioni; mette a disposizione degli aderenti i libri sociali per la consultazione presso la sede dell'associazione. Il Vice-presidente ed il Segretario sono eletti dall'assemblea a maggioranza semplice su proposta del Presidente. Rimangono in carica per tre anni, salvo revoca a maggioranza assoluta dell'Assemblea, e sono immediatamente rieleggibili.

Art. 15 Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i suoi compiti: predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo. Il Tesoriere è eletto dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente.

Art. 16 Il fondo comune

I contributi dei soci, i beni acquistati con questi contributi e qualunque altra liberalità pervenuta all'associazione costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Art. 17 Il bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre entro il mese di dicembre e quello di maggio all'esame dell'Assemblea per la sua approvazione. I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima la convocazione dell'Assemblea competente alla loro approvazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18 Quote sociali

La quota associativa a carico dei membri è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e razionabile ma non ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di membro. I membri non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione saranno deliberate su proposta del Comitato Esecutivo, del Presidente o di 1/3 degli associati, dall'Assemblea con il voto favorevole almeno dei due terzi (2/3) dei suoi componenti. La liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea generale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo, e i fondi netti del patrimonio comune saranno devoluti su decisione dell'Assemblea ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto previsto dalla Legge 383/2000 e dal D.Lgs. 460/97.

Art. 20 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 21 Norme transitorie

Tutte le cariche sociali ad esclusione del Presidente saranno rielette secondo le norme ordinarie del presente statuto entro sei mesi dalla costituzione dell'associazione.